Statuto dell’Organizzazione di Volontariato “Associazione Àncora ODV”
Art. 1 Costituzione,
denominazione e sede
È costituita conformemente alla Carta
Costituzionale e al D.lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e ss.mm.ii.,
l’Organizzazione di Volontariato “Associazione Àncora ODV”.
La denominazione dell’Associazione sarà
automaticamente integrata dall’acronimo ETS (Ente del Terzo settore) solo
successivamente e per effetto dell’iscrizione dell’associazione al RUNTS.
L’Associazione ha sede legale nel Comune di
Mazzè. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se
avviene all’interno dello stesso Comune, salvo apposita delibera del Consiglio
Direttivo e successiva comunicazione entro 30 giorni dal verificarsi
dell'evento agli enti gestori di pubblici Registri presso i quali
l'organizzazione è iscritta.
La durata dell’ODV non è predeterminata ed essa
può essere sciolta con delibera dell’Assemblea straordinaria con la maggioranza
prevista all’art. 11.
Art. 2 Scopi e
finalità
L' ODV è apartitica, aconfessionale, a struttura
democratica e senza scopo di lucro e, ispirandosi a finalità civiche,
solidaristiche e di utilità sociale si prefigge lo scopo di
contrastare la solitudine e l’emarginazione della
terza età al fine di migliorare la qualità della vita delle persone
anziane e/o bisognose
sviluppare la solidarietà e la socializzazione
nella Terza età e nelle persone emarginate
attuare interventi idonei a migliorare le
risposte sanitarie e di assistenza
sensibilizzare la collettività sulle
problematiche della terza età.
Art. 3 Attività
Per la realizzazione dello scopo di cui all'art.
2 e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'ODV si propone,
ai sensi dell’art. 5 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii., di svolgere in via
esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:
a) interventi e servizi sociali ai sensi
dell’art. 1, commi 1 e 2 della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive
modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio
1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
i) organizzazione e gestione di attività
culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività,
anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del
volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente
articolo.
Nello specifico, a titolo esemplificativo L’ODV
intende svolgere: -
il trasporto di anziani e/o persone sole
bisognose presso presidi sanitari e assistenziali,
punti di ascolto,
incontri di interesse sociale, organizzazione di
seminari e convegni,
visite sul territorio,
attività culturali e ludico-ricreative per
anziani,
collaborazione con i Comuni, le ASL e i Consorzi
socio-assistenziali e altre realtà associative.
Le attività di cui al comma precedente sono
svolte dall'ODV, prevalentemente a favore di terzi e tramite le prestazioni
fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito.
L’ODV, inoltre, può esercitare attività diverse,
strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi
e nei limiti previsti dall’art. 6 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.. La loro
individuazione può essere operata su proposta del Consiglio Direttivo ed
approvata in Assemblea dei Soci.
Nel caso l’Associazione eserciti attività
diverse, il Consiglio Direttivo ne attesta il carattere secondario e
strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell’art. 13 comma
6 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii..
L'attività del volontario non può essere
retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al
volontario possono solo essere rimborsate dall'Organizzazione di volontariato
le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa
documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei
soci.
Le spese sostenute dal volontario possono essere
rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo
46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché
non superino l'importo stabilito dall'organo sociale competente il quale
delibera sulle tipologie di spese e sulle attività di volontariato per le quali
è ammessa questa modalità di rimborso (ai sensi dell’art. 17 D.lgs 117/2017 e
ss.mm.ii.).
Ogni forma di rapporto economico con l'ODV
derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di
volontario.
L’ODV ha l’obbligo di assicurare i propri
volontari ai sensi dell’art. 18 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii..
L'ODV può avvalersi di prestazioni di lavoro
autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il
regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta. In ogni
caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore
al cinquanta per cento del numero dei volontari.
Art. 4 Patrimonio e
risorse economiche
Il patrimonio dell'ODV durante la vita della
stessa è indivisibile, ed è costituito da:
Beni mobili ed immobili che sono o diverranno di
proprietà dell’ODV;
Eventuali erogazioni, donazioni o lasciti
pervenuti all’ODV;
Eventuali fondi di riserva costituiti con le
eccedenze del bilancio.
L'ODV trae le risorse economiche per il suo
funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:
quote associative e contributi degli aderenti;
contributi pubblici e privati;
donazioni e lasciti testamentari;
rendite patrimoniali;
attività di raccolta fondi (ai sensi dell’art. 7
D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.);
ogni altra entrata o provento compatibile con le
finalità dell’associazione e riconducibile alle disposizioni del D.lgs 117/2017
e ss.mm.ii.;
attività “diverse” di cui all’art. 6 del D.lgs
117/2017 e ss.mm.ii.
L’esercizio sociale dell’ODV ha inizio e termine
rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 Dicembre di ogni anno. Al termine di
ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio ai sensi degli art. 13
e 14 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. e lo sottopone per l’approvazione
all’Assemblea dei soci entro il mese di aprile. Il bilancio consuntivo è
depositato presso la sede dell’ODV, almeno 15 giorni prima dell'assemblea e può
essere consultato da ogni associato.
È fatto obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo
di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini
dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità
sociale.
È fatto divieto di distribuire anche in forme
indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque
denominate dell’ODV a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori,
amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di
recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto
associativo.
Art. 5 Soci
Ai sensi dell’art. 32 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.
il numero dei soci è illimitato. Possono fare parte dell'ODV tutte le persone
fisiche in numero non inferiore a sette persone che condividono gli scopi e le
finalità dell’organizzazione e si impegnano spontaneamente per la loro
attuazione.
L'adesione all'ODV è a tempo indeterminato, fatto
salvo il diritto di recesso di cui all'art. 6.
Art. 6 Criteri di
ammissione ed esclusione dei Soci
L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base
a criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l’attività
d’interesse generale svolta. Viene deliberata dal Consiglio Direttivo ed è
subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte
dell'interessato, con la quale l’interessato stesso si impegna a rispettare lo
Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate
dagli organi dell'ODV. Il Consiglio Direttivo delibera l’ammissione o il
rigetto dell’istanza alla prima riunione utile dalla presentazione della
domanda.
Avverso l'eventuale rigetto dell'istanza, che
deve essere sempre motivata e comunicata all’interessato entro 30 giorni dalla
data della deliberazione è ammesso ricorso all'assemblea dei soci.
Il ricorso all’assemblea è ammesso entro 60
giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.
Il Consiglio direttivo comunica l’ammissione agli
interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli
stessi avranno versato la quota stabilita dall’Assemblea. La qualità di socio è
intrasmissibile.
La qualità di Socio si perde:
per recesso, che deve essere comunicato per
iscritto all'ODV;
per esclusione conseguente a comportamento
contrastante con gli scopi dell’ODV;
per morosità rispetto al mancato pagamento della
quota annuale, trascorsi 30 giorni dall’eventuale sollecito scritto.
L’esclusione o la decadenza dei soci è deliberata
dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di
procedere all’esclusione di un Associato, devono essergli contestati per
iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.
La perdita della qualifica di associato comporta
la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'ODV
sia all'esterno per designazione o delega.
In tutti i casi di scioglimento del rapporto
associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno
diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul
patrimonio dell’ODV.
Art. 7 Diritti e
Doveri dei Soci
Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri
di partecipazione alla vita dell’ODV ed alla sua attività. In modo particolare:
a) I soci hanno
diritto:
di partecipare a tutte le attività promosse
dall'ODV, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti
stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali
regolamenti dell’ODV;
di eleggere gli organi sociali e di essere eletti
negli stessi;
di esprimere il proprio voto in ordine
all’approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali
regolamenti e di modifiche allo statuto;
di consultare i libri sociali presentando
richiesta scritta al Consiglio direttivo.
b) I soci sono obbligati:
all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e
delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
a mantenere sempre un comportamento degno nei
confronti dell'ODV;
al pagamento nei termini della quota associativa,
qualora annualmente stabilita dall’Assemblea dei soci. La quota associativa è
intrasmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita. Art. 8 Organi
dell’ODV
Sono organi dell’ODV:
L’Assemblea dei soci;
il Consiglio direttivo;
il Presidente;
l'Organo di Controllo.
Art. 9 Assemblea dei
Soci
L’Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell’ODV,
regola l’attività della stessa ed è composta da tutti i soci.
Hanno diritto di intervenire in Assemblea
esercitando il diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno 3 mesi
nel libro dei soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale e
che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.
Ciascun associato dispone del voto singolo e può
farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega
scritta anche in calce all’avviso di convocazione. Nessun associato può
rappresentare più di 3 associati.
Gli associati possono intervenire in Assemblea
anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per
corrispondenza o in via elettronica/telematica, purché sia possibile verificare
l’identità dell’associato che partecipa e vota.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente del
Consiglio Direttivo o da altro socio appositamente eletto in sede assembleare.
In caso di necessità l’Assemblea può eleggere un segretario.
L'Assemblea si riunisce su convocazione del
Presidente. Inoltre, deve essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne
ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10
(un decimo) degli associati aventi diritto di voto.
La convocazione è inoltrata per iscritto, anche
in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione, con 15 giorni di
anticipo e deve contenere l’ordine del giorno, il luogo la data e l’orario
della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere
luogo in data diversa dalla prima.
In difetto di convocazione formale o di mancato
rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui
partecipano di persona o per delega tutti i soci.
Le delibere assunte dall'assemblea vincolano
tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni
dell’Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente
dell’Assemblea appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso e dal
Presidente.
L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria.
È straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per
lo scioglimento, la fusione, la scissione, la trasformazione dell'ODV. È
ordinaria in tutti gli altri casi.
Art. 10 Assemblea
ordinaria dei Soci
L'assemblea ordinaria è valida in prima
convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di
voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati
intervenuti o rappresentati. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e
in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano.
Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide
quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o
rappresentati.
L'Assemblea ordinaria deve essere convocata
almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, entro 4 mesi dalla
chiusura dell'esercizio finanziario.
L’Assemblea ordinaria:
approva il bilancio ai sensi dell’art. 13 del D.
Lgs 117/2017 e la relazione di attività;
discute ed approva i programmi di attività;
elegge tra i soci i componenti del Consiglio
Direttivo approvandone preventivamente il numero e li revoca;
nomina e revoca l’organo di controllo;
delibera sulla responsabilità dei componenti
degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
approva l’eventuale regolamento dei lavori
assembleari;
ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio
Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo
attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
approva l’eventuale regolamento e le sue
variazioni;
delibera sulla quota associativa annuale e sugli
eventuali contributi straordinari;
delibera sull’esclusione dei soci;
delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al
suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall’atto
costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
delibera sui ricorsi in caso di reiezione della
domanda di ammissione di nuovi associati;
delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le
azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall’ODV stesso.
determina i limiti di spesa ed i rimborsi massimi
previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese
devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall’art. 3
comma 6 dello Statuto;
delibera sull’esercizio e sull’individuazione di
eventuali attività diverse ai sensi dell’art. 3 del presente Statuto.
Le deliberazioni assembleari devono essere rese
disponibili agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e
deliberazioni dell’Assemblea tenuto a cura del Consiglio direttivo.
Art. 11 Assemblea
straordinaria dei Soci
La convocazione dell’Assemblea straordinaria si
effettua con le modalità previste dall’art. 9.
Per deliberare lo scioglimento dell’ODV e la
devoluzione del patrimonio occorre la presenza di almeno tre quarti degli
associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, sia in prima che
in seconda convocazione.
Per le modifiche statutarie, per la
trasformazione, fusione o scissione dell’Associazione, l’Assemblea
straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di
almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della
maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con
la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto
favorevole della maggioranza dei presenti.
Art. 12 Consiglio
Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di
3 fino ad un massimo di 7 consiglieri scelti fra i soci, che durano in carica 3
anni e sono rieleggibili fino a un massimo di 3 mandati consecutivi, salvo il
caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale
rinnovo del Direttivo: in questo caso l’Assemblea può rieleggere i componenti
uscenti. Si applica l’articolo 2382 del codice civile.
L’Assemblea che procede alla elezione determina
preliminarmente il numero di Consiglieri in seno all’eligendo Consiglio
Direttivo.
Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri,
a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Vicepresidente, il
Tesoriere, il Segretario.
Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate ed
il pagamento delle spese dell’ODV, ed in genere ogni atto contenente
un’attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell’ODV; cura la tenuta del
libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio
affidatogli dal Consiglio Direttivo.
In caso di morte, dimissioni o esclusione di
Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede
alla loro sostituzione utilizzando l’elenco dei non eletti: la sostituzione va
ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del
mandato del Consiglio direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell’elenco
dei non eletti, o loro indisponibilità l’assemblea provvede alla surroga
mediante elezione.
Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri
del Consiglio Direttivo, l’Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo
dell’intero organo.
Tutte le cariche associative sono ricoperte a
titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese
effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli
incarichi e delle attività per conto dell’ODV, entro il massimo stabilito
dall’Assemblea dei soci.
Il Consiglio Direttivo è responsabile verso
l’Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni
dell’Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e
straordinaria dell’ODV, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto
attribuiscono all’Assemblea. In particolare esso svolge le seguenti attività:
attua tutte le deliberazioni dell’Assemblea;
redige e presenta all’Assemblea il bilancio ai
sensi dell’art. 13 del D. Lgs 117/2017 e la relazione di attività;
delibera sulle domande di nuove adesioni;
sottopone all’Assemblea le proposte di esclusione
dei soci;
sottopone all’approvazione dell’Assemblea le
quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;
propone l’esercizio e l’individuazione di
eventuali attività diverse ai sensi dell’art. 3 comma 4 del presente Statuto;
approva i rimborsi previsti per gli associati che
prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente
documentate, nelle modalità previste dall’art. 3 comma 6 dello Statuto;
approva l’ammontare dei compensi per le eventuali
prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare
funzionamento delle attività dell’ODV;
ha facoltà di costituire Comitati, a cui
partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la
realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal
Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di
quest’ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente
ogni 3 mesi, e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare,
oppure quando ne sia fatta domanda da almeno la maggioranza dei componenti.
La convocazione è inoltrata per iscritto, anche
in forma elettronica/telematica, con 7 giorni di anticipo e deve contenere
l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’orario della seduta. In difetto di
convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono
ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio
Direttivo.
I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo,
redatti a cura del/la Segretario/a e sottoscritti dallo stesso e da chi ha
presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.
Per la validità delle deliberazioni occorre la
presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le
deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso
di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.
Il potere di rappresentanza attribuito agli
amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono
opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo
settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.
L’obbligatorietà dell’iscrizione delle
limitazioni del potere di rappresentanza di cui al comma 14 avrà efficacia a
partire dall’operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.
Art. 13 Presidente
Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo
nel suo seno.
Il Presidente ha la rappresentanza legale
dell’Associazione di fronte a terzi e in giudizio; cura l’attuazione delle
deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività
dell’ODV; ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell’ODV; convoca e
presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte
all’Assemblea; convoca l’Assemblea dei soci.
In caso di assenza o impedimento le sue funzioni
spettano al Vicepresidente.
Il Presidente, in caso di urgenza, assume i
poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando
contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti
del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla
prima riunione utile.
Art. 14 Organo di
controllo
Qualora se ne ravvisi la necessità o sia previsto
per legge ai sensi dell’art. 30 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii., può essere nominato
dall’Assemblea un organo di controllo anche monocratico.
Nel caso in cui l’organo di controllo sia scelto
tra i soci, lo stesso non può essere retribuito.
L'organo di controllo vigila sull'osservanza
della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta
amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza
dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto
funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile, nel caso in cui
non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel
caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito
registro.
L'organo di controllo esercita inoltre compiti di
monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di
utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli
articoli 5, 6, 7 e 8 del D.Lgs. 117/2017, ed attesta che il bilancio sociale,
ove previsto per legge, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui
all'articolo 14 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.. Il bilancio sociale dà atto
degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
L’Organo di controllo dura in carica 3 anni e può
essere rinominato fino a 3 volte consecutive.
I componenti dell'organo di controllo possono in
qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di
controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie
sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati temi.
Art. 15 Presidente
onorario
Il Presidente Onorario può essere nominato
dall’Assemblea per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore dell’ODV.
Il Presidente Onorario, se socio, ha tutti i
diritti e i doveri degli altri soci dell’ODV.
Art. 16 Comitati Tecnici
Nell’ambito delle attività approvate
dell’Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo ha facoltà di costituire
Comitati Tecnici cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la
definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti,
oppure con funzione consultiva in merito a progetti che l’ODV intende
promuovere. Il Consiglio stabilisce gli ambiti di azione e le linee di
intervento del Comitato e ne nomina il coordinatore.
Art. 17 Libri sociali
È obbligatoria la tenuta dei seguenti libri
sociali:
il libro dei soci;
il libro delle adunanze e delle deliberazioni
delle assemblee;
il libro delle adunanze e delle deliberazioni del
Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.
È
altresì obbligatoria la tenuta del registro dei volontari.
Art. 18 Scioglimento
L’Assemblea straordinaria può decidere lo
scioglimento dell’ODV con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci
aventi diritto di voto. In caso di scioglimento, l’Assemblea nomina uno o più
liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la
sua devoluzione ai sensi dell’art. 9 del D. Lgs n. 117/2017.
In caso di scioglimento, cessazione ovvero
estinzione, dell’ODV, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo
del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo settore
(di cui all’art. 45, comma 1 del D. Lgs n. 117/2017), e salva diversa
destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore o in
mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
Il suddetto parere è reso entro trenta giorni
dalla data di ricezione della richiesta che l’Ente interessato è tenuto ad
inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni
previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere
si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo
compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.
L’obbligatorietà del parere vincolante di cui al
comma 2 avrà efficacia dall’operatività del Registro unico nazionale del Terzo
settore.
Art.19 Norme finali
Per tutto ciò che non è espressamente contemplato
dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del D.lgs 117/2017 e
ss.mm.ii. e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale
in materia.